I PROBLEMI MEDICO-LEGALI DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Interdizione. E' un procedimento giudiziale che priva totalmente della capacità di agire e pone l'interdetto in stato di tutela.

L'interdetto non dispone più delle sue sostanze, non può stipulare contratti, non può contrarre matrimonio, non può fare testamento, non può riconoscere figli naturali, non può sporgere querela.

Gli atti compiuti dall'interdetto possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto stesso, dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.).

Fonte e nozione. Art. 414 c.c. Persone che devono essere interdette. - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

a) l'infermità di mente è rappresentata da una qualsiasi malattia psichica a effetto durevole, che comporta gravi difetti della coscienza, dell'affettività, dei poteri associativi e soprattutto di quelli volitivi, come nel caso della demenza senile, della demenza precoce, della schizofrenia, della paranoia o della paralisi progressiva.

b) l'abitualità della malattia implica un giudizio prognostico di lunga durata o di cronicità del decorso clinico; non è necessario che la malattia sia continua (psicosi ciclotimica) o insanabile, l'ipotesi del miglioramento è contemplata dal legislatore negli artt. 429 c.c., che prevede la revoca dell'interdizione, e 432 c.c., che prevede la revoca della interdizione e la dichiarazione della inabilitazione.

c) non basta la dimostrazione di una malattia mentale dell'interdicendo, ma occorre valutare la minorazione psichica in rapporto alla complessità delle attività economico-amministrative che gli sono richieste, individuando l'irrazionalità delle decisioni, gli errori del calcolo economico, ed i riflessi materiali e morali, che da questi dipendono.

Tale stato mentale deve essere dimostrato mediante un esame del giudice, eventualmente assistito da un consulente tecnico, possono essere inoltre assunte le necessarie informazioni fra i parenti prossimi o i conoscenti dell'interdicendo (art. 419 c.c.)

L'interdizione (e l'inabilitazione) può essere richiesta dalle persone interessate alla conservazione del patrimonio dell'incapace, sia perchè legittimi successori, sia per solidarietà familiare nei confronti dell'interdicendo (coniuge, parenti e affini: art. 417 c.c.). L'interdizione viene disposta con sentenza dal giudice (perciò è detta giudiziale) e mira principalmente a tutelare gli interessi dell'incapace, il provvedimento è obbligatorio.

Inabilitazione. E' il procedimento giudiziale che priva il soggetto della capacità di compiere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, lo pone in stato di curatela, può contrarre matrimonio e disporre per testamento.

Fonte e nozione. Art. 415 c.c. Persone che possono essere inabilitate. - Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono essere infine inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

a) l'infermità mentale che dà luogo all'inabilitazione implica una minore compromissione intellettivo-volitiva, rispetto a quanto previsto dall'art. 414, ma, per analogia, è implicita la caratteristica della abitualità dell'infermità; in alternativa è anche possibile che gli interessi economici dell'interessato non siano tali da richiedere un provvedimento così restrittivo qual'è l'interdizione.

b) la prodigalità, ovvero un'indole dissipatrice incorreggibile, e l'abuso abituale di alcoolici o di stupefacenti sono considerati dalla legge rovinosi sistemi di vita, che possono pregiudicare i beni economici propri e della famiglia, indipendentemente dall'esistenza di una infermità mentale, (è sicuramente presente un indebolimento della volontà).

c) il sordomuto ed il cieco, se non hanno ricevuto una adeguata e specifica educazione, hanno grosse difficoltà a percepire la realtà esterna e ad inserirsi nella vita sociale, da qui la possibilità di un provvedimento di inabilitazione o addirittura di interdizione, previo accertamento caso per caso.

L'inabilitazione non è obbligatoria come l'interdizione, bensì è facoltativa e viene dichiarata con sentenza giudiziale con le stesse formalità richieste per l'interdizione.

Incapacità naturale. E' una condizione di minorazione psichica non accertata da un preventivo procedimento d'interdizione che rende annullabili gli atti compiuti dall'incapace.

Fonte e nozione. Art. 428 c.c. atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere. - Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775; trans 130).

a) l'incapacità naturale presuppone quindi uno stato di mente tale da non consentire al soggetto di valutare pienamente le conseguenze dell'azione che sta compiendo, oppure di non essere in grado di esprimere con coscienza e liberamente la propria volontà. Non occorre una vera infermità di mente, ma è sufficiente anche un transitorio perturbamento psichico, quale quello prodotto da ubriachezza, stupefazione, febbre elevata, suggestione, ecc.

b) alcuni atti, come il matrimonio (art. 120 c.c.), il testamento (art. 591 c.c.) e la donazione (art. 775 c.c.) sono annullabili automaticamente dimostrando lo stato di incapacità di intendere e di volere a prescindere dal grave pregiudizio derivatone al loro autore.

c) per i contratti l'annullamento è subordinato alla malafede dell'altro contraente, malafede ipotizzabile non solo dalla evidenza dello stato d'incapacità, quanto dalla qualità del contratto e dagli anomali ed eccessivi vantaggi che derivano dalla stipula del contratto medesimo.

Gli atti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o degli aventi causa entro 5 anni dal giorno nel quale l'atto è stato compiuto.

Circonvenzione di persone incapaci. L'art. 643 del codice penale recita "chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persone minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da lire 400.000 a 4 milioni".

Si tratta di un delitto contro il patrimonio, commesso mediante frode e con dolo specifico.

a) nel caso di minorenne, non occorrono accertamenti sul suo stato mentale, la cui incapacità è presunta dalla legge.

b) nel caso di incapace si deve dimostrare l'infermità o la deficienza psichica che caratterizza lo stato mentale in cui viene a trovarsi il circonvenuto al momento del fatto.

La perizia in tema di circonvenzione è delle più difficili e richiede la valutazione di numerosi dati concernenti le condizioni mentali, il grado di cultura, la suggestionabilità, le abitudini di vita, ecc. del circonvenuto, nonchè i rapporti dell'imputato con la vittima, la modalità di "aggancio", i vantaggi ottenuti e la loro entità, la natura intrinseca dell'atto.

Se la persona circonvenuta nel frattempo è defunta, dovranno prendersi in esame anche i risultati dell'autopsia, indicativi di affezioni organiche menomative delle facoltà mentali (apoplessia con vasto rammollimento cerebrale, alterazioni meningo-encefaliche diffuse, atrofie corticali).

Interdizione legale. Segue la condanna all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni per un reato doloso (art. 32 c.p.) e dura tutto il tempo di espiazione della pena principale. Non mira, come quella giudiziale, alla protezione di una persona mentalmente incapace, ma è una pena accessoria che colpisce il condannato indipendentemente dalle sue facoltà mentali.

Tale interdizione comporta la perdita dell'esercizio dei diritti patrimoniali e della potestà di genitore, ma conserva altri diritti di natura personale e familiare, per cui si può sposare, può riconoscere i figli naturali e, se non è condannato all'ergastolo, può fare anche testamento.

Anche per l'interdetto legale deve essere costituita la tutela.

Capacità di testare.

Art. 591 c.c. Casi d'incapacità. - Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nel caso d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nell'arco di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Mentre non danno adito a dubbi i punti 1 e 2, l'incapacità prevista dal punto 3 comporta problemi medico-legali spesso di notevole difficoltà risolutiva, dove si pensi che il testatore è già defunto e che il testamento può essere stato redatto molti anni prima.

Il testamento può essere olografo oppure per atto di notaio pubblico o segreto; è pubblico quando è redatto dal notaio e letto alla presenza di due testimoni, è segreto quando, già redatto, viene consegnato al notaio in busta sigillata alla presenza di due testimoni. Chi non è in grado di leggere non può fare un testamento segreto, ma può fare solo un testamento pubblico alla presenza di quattro testimoni.

Se il testamento viene impugnato il giudice deve procedere ad un'attenta analisi, con la collaborazione di un consulente, della personalità del testatore, dei suoi rapporti familiari ed extra-familiari alla luce anche delle disposizioni testamentarie. Deve essere effettuata una raccolta anamnestica dai medici curanti, dai parenti e conoscenti, dalle cartelle cliniche e certificazioni mediche. E' talvolta utile l'esame di tutte le attività del testatore e dei documenti da questi redatti o preparati, soprattutto se risalenti all'epoca della stesura del testamento.

Il testamento va esaminato sia da un punto di vista formale, sia, soprattutto, da un punto di vista grafologico alla ricerca di grossolane alterazioni tipiche di malattie come l'alcoolismo cronico, la demenza precoce, la paralisi progressiva, ecc., è chiaro infatti che se non vanno ricercate quelle situazioni estreme di totale compromissione psichica, per annullare un testamento è purtuttavia necessario dimostrare un grave deficit intellettivo o volitivo.

Notevole importanza hanno evidentemente i risultati del riscontro autoptico.